(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 30 del 26 giugno 2019) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello statuto; 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale) ed in particolare l'art. 55-bis, nel quale si precisa che: 
    a) le politiche individuate all'art. 55, comma 2, lettera h-bis),
sono realizzate dalla Regione in  particolare  attraverso  la  Scuola
nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille; 
    b) la giunta provvede, con appositi regolamenti,  a  disciplinare
in particolare per la Scuola nazionale  cani  guida  per  ciechi,  le
modalita' di assegnazione dei cani guida, nonche' l'organizzazione  e
gestione dei corsi di orientamento, mobilita' ed autonomia personale; 
  Visto il decreto del Presidente della giunta  regionale 21  ottobre
2013, n. 58/R, regolamento per la disciplina  delle  attivita'  della
Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'art. 55-bis
della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema  integrato  di
interventi e servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Richiamate le linee guida nazionali per  gli  interventi  assistiti
con gli animali (IAA) di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano n. 60/CSR del 25 marzo  2015
e la deliberazione n. 1153 del 30  novembre  2015  con  la  quale  la
giunta regionale ha recepito il suddetto accordo; 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 28 marzo 2019; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno  della  giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista  la  preliminare  deliberazione  della  giunta  regionale  di
adozione dello schema di regolamento n. 481 dell'8 aprile 2019; 
  Visto il parere  favorevole  della  terza  commissione  consiliare,
espresso nella seduta del 21 maggio 2019; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della giunta regionale 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale 10  giugno  2019,  n.
770; 
  Considerato quanto segue: 
    1. risulta necessario  intervenire  sul  decreto  del  Presidente
della giunta regionale n.  58/R/2013  poiche'  lo  svolgimento  delle
attivita' della Scuola nazionale cani guida per ciechi ha evidenziato
alcune criticita': occorre, dunque, da un lato, rendere il testo piu'
conforme alla prassi comportamentale registrata  negli  ultimi  anni,
dall'altro lato  aggiornare  il  contenuto  alle  nuove  disposizioni
nazionali e regionali,  garantendo  altresi'  una  formulazione  piu'
chiara ed esaustiva; 
    2. la disciplina  relativa  agli  interventi  assistiti  con  gli
animali (pet-therapy), in particolare, e' stata aggiornata a  seguito
dell'adozione delle linee guida nazionali di cui all'accordo  tra  il
Governo, le regioni e le Province autonome di  Trento  e  Balzano  n.
60/CSR  del  25  marzo  2015:  sulla  base  di  tale  disciplina  gli
interventi assistiti con gli animali non si  configurano  piu'  quali
progetti  sperimentali  innovativi  ma  quali  servizi  ed  attivita'
realizzati a regime dalla Scuola; 
    3. il sistema attraverso il quale la convocazione dei richiedenti
ai  corsi  di  istruzione  all'uso  del  cane  guida  e'  effettuata,
attingendo in uguale misura dalle due graduatorie (una  riservata  ai
richiedenti per la prima volta un cane guida e l'altra  riservata  ai
richiedenti gia' assegnatari di cane guida), ha prodotto negli ultimi
anni una rilevante sproporzione tra il numero di richiedenti presenti
in ciascuna delle due graduatorie ed un  conseguente  incremento  dei
tempi di attesa per i  richiedenti  di  una  graduatoria  rispetto  a
quelli dell'altra. Si rende, pertanto, necessario introdurre un nuovo
sistema che sia in grado di garantire costantemente l'equilibrio  tra
il numero dei richiedenti presenti nelle due graduatorie; 
    4. al fine di dare maggiore certezza e chiarezza relativamente ai
requisiti  di  cui  deve  essere  in  possesso  il  richiedente   per
presentare domanda di assegnazione di  cane  guida,  si  e'  ritenuto
opportuno introdurre il limite massimo di eta' di settantacinque anni
oltre il quale la domanda non puo' essere  accettata  e,  ancora,  e'
stato precisato che i requisiti per  l'assegnazione  del  cane  guida
devono essere posseduti al momento della presentazione della  domanda
di assegnazione; 
    5. la previsione del regolamento  vigente  secondo  la  quale  la
domanda di assegnazione  del  cane  guida,  in  coerenza  con  quanto
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
dicembre 1978 (secondo il quale  i  comuni  hanno  la  competenza  in
materia di  assistenza  ai  non  vedenti),  deve  essere  munita  del
nullaosta del comune di residenza  del  richiedente,  ha  determinato
notevoli difficolta' per i richiedenti  in  quanto  molto  spesso  il
comune di residenza o rilascia il  nulla  osta  con  tempi  lunghi  o
addirittura si rifiuta di farlo. Di conseguenza si ritiene  opportuno
non vincolare piu' l'accettazione della  domanda  alla  presenza  del
nulla osta prevedendo, comunque, di comunicare al comune di residenza
del richiedente l'avvenuta presentazione della domanda, invitando  lo
stesso comune  a  segnalare  alla  Scuola  eventuali  cause  ostative
all'assegnazione del cane guida; 
    6. l'attuale inserimento nelle graduatorie  di  assegnazione  del
richiedente che ha ottenuto parere favorevole con riserva risulta  in
contrasto col fatto che il richiedente non puo' essere convocato  per
il corso di assegnazione del cane guida fino a che la riserva non  e'
stata sciolta, per cui e' opportuno prevedere  uno  specifico  elenco
nel quale dovranno essere inseriti  i  richiedenti  per  i  quali  la
commissione ha espresso parere con riserva; 
    7.  le  quattro  fattispecie  per  le  quali,   ai   fini   della
convocazione ai corsi di consegna del cane  guida,  e'  prevista  una
riserva del 50%, risultano eccessive e non coerenti  con  la  realta'
alla luce dell'esperienza  acquisita  in  questi  anni,  pertanto  e'
opportuno mantenere tale riserva soltanto per i richiedenti residenti
in Toscana; 
    8. al fine di garantire la  tutela  del  benessere  dei  cani  di
proprieta' della Regione Toscana oltre  che  di  prevenire  eventuali
casi nei quali la Scuola puo' intervenire per ritirare un cane  guida
gia' consegnato, a causa di maltrattamenti o  mancanza  di  cure  nei
confronti  del  cane  stesso,  si  introduce  un  nuovo  sistema   di
comunicazione con  il  non  vedente  assegnatario,  per  un  costante
monitoraggio dello stato di salute del cane; 
    9. e' stato introdotto l'affidamento dei cani  per  le  attivita'
dimostrative in quanto nel  regolamento  vigente  questa  particolare
tipologia di affidamento di un cane di proprieta'  della  Scuola  non
era presente; 
    10. al fine di dare maggiore certezza alle procedure  riguardanti
le richieste per accedere al servizio di educazione  e  addestramento
dei cani di ausilio per persone con deficit motorio, si  prevede  che
l'aggiornamento e l'approvazione della  graduatoria  dei  richiedenti
avvenga  con  decreto  del  dirigente  responsabile  della  Scuola  a
conclusione dei lavori della specifica commissione; 
    11. al fine di dare maggiore chiarezza e certezza alle  procedure
riguardanti la cessione di cani ritenuti non idonei per le  attivita'
della Scuola, l'allegato A del regolamento vigente  viene  sostituito
integralmente. Si prevede, in particolare, che l'elenco dei volontari
disponibili a prendere in cessione cani esclusi, perche' ritenuti non
idonei, venga approvato, entro il mese di marzo  di  ogni  anno,  con
decreto del dirigente responsabile della Scuola, ed ordinato  secondo
l'ordine  cronologico  relativo  alla  data  di  presentazione  della
richiesta; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente 
                 della giunta regionale n. 58/R/2013 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente  della  giunta
regionale n. 58/R/2013 le parole «ed in particolare le  modalita'  di
assegnazione dei cani guida, l'organizzazione e la gestione dei corsi
di orientamento, mobilita' ed autonomia personale e le  attivita'  di
selezione ed educazione dei cuccioli ed il loro  addestramento»  sono
sostituite dalle seguenti: «ed in particolare: 
    a) le modalita' di assegnazione dei cani guida; 
    b) l'organizzazione e la  gestione  dei  corsi  di  orientamento,
mobilita' ed autonomia personale; 
    c) le attivita' di selezione ed educazione  dei  cuccioli  ed  il
loro addestramento; 
    d) le attivita' riguardanti  gli  interventi  assistiti  con  gli
animali; 
    e) le attivita' riguardanti  l'educazione  e  l'addestramento  di
cani per persone con deficit motorio.».